Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico
Nota:
Class. C99PU – CUP D31B21005820001 - Accordo Istituzionale con il Comune di Fano (PU) Rep. 726 del 06.06.2024 per la realizzazione di interventi contro il dissesto idrogeologico di cui al D.P.C.M. 14 luglio 2016 e decreto direttoriale MITE 229/SUA del 07.12.2021 Intervento di difesa della costa nel Comune di Fano (PU) dal torrente Arzilla al Fosso Sejore (I Lotto Funzionale) – Incarico di responsabile delle indagini geologiche con redazione della relazione geologica.
Estremi atto di conferimento
nota trasmessa dal Rup prot. 7268 del 09.04.2025
Ragione dell'incarico
responsabile delle indagini geologiche con redazione della relazione geologicaNote
IL PROVVEDITORE Dott. Giovanni SALVIA
INCARICA
la Sezione Contratti di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. b del Dlgs 36/2023 al geologo GIOVANNI SCIROCCO, con studio a Cagnano Varano (FG) per l’incarico di responsabile delle indagini geologiche con redazione della relazione geologica, per l’importo di € 16.499,93 oltre oneri di legge, come da nota trasmessa dal Rup prot. 7268 del 09.04.2025, sulla base dello schema presente nella condivisa 000 LAVORI TECNICI – OPERE MARITTIME/ FANO NORD_SCOGLIERE/ AFFIDAMENTI/ Geologo Scirocco.
Allegati

(Pubblicato il 06/05/2025 - Aggiornato il 06/05/2025 - 229 kb - pdf)