Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico
Nota:
Guspini (VS) - IPSIA Alessandro Volta in Via Banfi
Estremi atto di conferimento
Disciplinare di Incarico Professionale rep. 327/2015 del 26.10.2015
Note
Descrizione lavoro
Provincia del Medio Campidano - Lavori presso l'edificio scolastico in Via Banfi, IPSIA Alessandro Volta - Guspini - Laboratori - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Scadenza incarico a fine lavori.
Allegati
Allegato: 801_cv_Curriculum_CV_Ing Fiorenzo Fiori.pdf(Pubblicato il 20/05/2021 - Aggiornato il 20/05/2021 - 2054 kb - pdf)
Attestazione della verifica sul conflitto d'interessi: 801_att_Attestazione_ATT_Fiorenzo FIORI.pdf(Pubblicato il 20/05/2021 - Aggiornato il 20/05/2021 - 214 kb - pdf)
Informazioni per Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013: 801_inc_Scheda_INC_Fiorenzo FIORIredacted.pdf(Pubblicato il 20/05/2021 - Aggiornato il 20/05/2021 - 577 kb - pdf)
