Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
Nota:
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Nota:
Sogesid S.p.a.
- La Sogesid S.p.A. – ingegneria territorio ambiente – è una società costituita con Decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, del 27 gennaio 1994, attuativo dell’autorizzazione prevista dall’art. 10 del Decreto Legislativo del 3 aprile 1993 n. 96, e partecipata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze.
- La Sogesid S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e dell'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e dell’articolo 10 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1995, n. 341, è società in house del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, ai sensi dell’art. 12-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, delle amministrazioni centrali dello Stato, con specifico riferimento alle attività di supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- In ottemperanza all’articolo 12-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, è stato approvato il nuovo Statuto della Società nel 2024.
- Il capitale sociale è pari ad euro 54.820.920,00, suddiviso in n. 107.492.000 azioni ordinarie di euro 0,51 ciascuna.
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione: nessuno
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante: il MIT concorre alla formazione del Consiglio di Amministrazione designando un consigliere.
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
La situazione aggiornata delle cariche amministrative ed il loro trattamento economico è consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.
Consiglio di amministrazione
Consiglio di amministrazione
Estremi Nomina: Delibera dell’Assemblea ordinaria del 06.07.2023
Durata: Triennio 2023-2025 e comunque sino alla data fissata per la convocazione dell’assemblea che deve approvare il bilancio relativo all’esercizio 2025
Componenti:
- Ing. Roberto Mantovanelli - Presidente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (trattamento economico € 27.000 annui)
- Ing. Errico Stravato - Amministratore Delegato (trattamento economico € 106.500 annui)
- Dott.ssa Paola Scialanga – Consigliere (trattamento economico € 13.500 annui)
- Avv. Ernestina Sicilia – Consigliere (trattamento economico € 13.500 annui)
- Sig. Massimiliano Panero – Consigliere (trattamento economico € 13.500 annui)
Risultati di bilancio
Esercizio 2023: utile (perdita) di esercizio (€ 972.128)
Esercizio 2022: utile (perdita) di esercizio (€ 2.175.508)
Esercizio 2021: utile (perdita) di esercizio (€ 2.268.457)
Allegati

(Pubblicato il 08/07/2025 - Aggiornato il 08/07/2025 - 277 kb - pdf)