Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
Nota:
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Nota:
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)
A decorrere dal 30/11/2020, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 e ss.mm.ii, è operativa l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), subentrata a titolo universale alla soppressa ANSF attraverso l’acquisizione di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, e con l’estensione del modello operativo anche al settore della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
L’Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e, ai sensi del D.Lgs. n. 300/1999, di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) esercita una funzione di vigilanza sull'operato dell'ANSFISA ed espleta anche i controlli di legge previsti in relazione alla forma giuridica individuata per l'Agenzia.
L'Agenzia è composta da tre distinte articolazioni competenti a esercitare le funzioni alla stessa attribuite dal D.L. 109/2018, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e dal D.L. 121/2021, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, rispettivamente in materia di sicurezza delle ferrovie (in continuità con il passato), in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa e in materia di sicurezza degli impianti fissi.
L'Agenzia svolge quindi attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario e, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Le competenze vengono elencate nell’ art. 12 del D.L. n. 109/2018.
Anno 2025: totale stanziato € 37.105.755,00
Trasferimenti ex DLG 162 del 2007 articolo 26 comma 1 - sicurezza sistema ferroviario: € 7.302.153,00
Trasferimenti ex DL 109 del 2018 articolo 12 - spese per il personale: € 23.735.974,00
Trasferimenti ex DL 109 del 2018 articolo 12 - spese di funzionamento: € 5.307.628,00
Trasferimenti ex DLG 264 del 2006 articolo 4 comma 1 - somme da assegnare per il funzionamento della commissione permanente per le gallerie: € 760.000,00
Anno 2024: totale stanziato € 35.154.378,29
Trasferimenti ex DLG 162 del 2007 articolo 26 comma 1 - sicurezza sistema ferroviario: € 7.686.476,00
Trasferimenti ex DL 109 del 2018 articolo 12 - spese per il personale: € 21.257.985,00
Trasferimenti ex DL 109 del 2018 articolo 12 - spese di funzionamento: € 5.553.488,00
Trasferimenti ex DLG 264 del 2006 articolo 4 comma 1 - somme da assegnare per il funzionamento della commissione permanente per le gallerie: € 656.429,29
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante: non è prevista la presenza di rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo.
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
Con Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2023 l’Ing. Domenico Capomolla è stato nominato Direttore dell’Agenzia, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata massima di un triennio.
I dati relativi al trattamento economico, la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico e la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico sono consultabili tramite il seguente link:
https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/pagina706_direttore.html
Risultati di bilancio
- Anno 2024: avanzo di bilancio € 9.021.430,50
- Anno 2023: avanzo di bilancio € 13.566.420,28
- Anno 2022: avanzo di bilancio € 16.111.693,55
In allegato:
"Statuto dell'Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, ANSFISA".
"Convenzione n. 166 dell'8 luglio 2025 sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali per gli esercizi 2025 - 2027", approvata con D.M. n. 172 del 17/07/2025 registrato dalla Corte dei conti in data 31 luglio 2025, al n. 2011.
"Convenzione n. 76 del 19 marzo 2024 sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali per gli esercizi 2024 - 2026", approvata con D.M. n. 85 del 28/03/2024 registrato dalla Corte dei conti in data 8 maggio 2024, al n. 1593.
"Convenzione n. 227 del 13 settembre 2023 sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali per gli esercizi 2023 - 2025", approvata con D.M. n. 230 del 20/09/2023 registrato dalla Corte dei conti in data 20 ottobre 2023, al n. 3307.
"Convenzione n. 41 del 24 febbraio 2022 sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali per gli esercizi 2022 - 2024", approvata con D.M. n. 94 del 12/04/2022 registrato dalla Corte dei conti in data 4 maggio 2022, al n. 1187.