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L' articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha costituito l’Autorità per la Laguna di Venezia. Le competenze vengono descritte all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
L'Autorità è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, finanziaria e di bilancio.
L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione.
L’Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ed è soggetta al controllo di gestione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.259.
All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
