Enti controllati

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Enti controllati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.


Nota:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 commi 2, 3

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.


Nota:

Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)

Tipologia: ente di diritto privato controllato
Sito web: www.enav.it

Società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al 53,4%

La Società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di assistenza al volo, dei sistemi e delle attività di sviluppo, produzione, erogazione, vendita ed esportazione dei servizi della navigazione aerea in Italia e all'estero e qualsiasi attività comunque connessa o complementare.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale la Società garantirà la sicurezza della navigazione aerea, contribuirà all'efficienza del sistema nazionale dei trasporti e garantirà l'accesso al sistema di navigazione aerea a tutte le categorie di utenza, nel rispetto degli impegni internazionali del paese, salvaguardando la sicurezza e la sovranità nazionale.

Partecipazione dell'ente
Misura di partecipazione: Nessuna quota di partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Durata dell'impegno: 31/12/2100 salvo proroga
Oneri complessivi:

a qualsiasi titolo gravanti sul bilancio dell'Amministrazione:

  • per l'anno 2024                € 30.000.000,00
  • per l'anno 2023                € 30.000.000,00

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico

Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione nell’organo di governo: nessuno

La situazione aggiornata delle cariche amministrative è consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione dal 28 aprile 2023 è composto da:

Presidente: Alessandra BRUNI 

Amministratore Delegato: Pasqualino MONTI

Consiglieri:

  • Franca BRUSCO
  • Stefano ARCIFA
  • Carla ALESSI
  • Giorgio TOSCHI
  • Antonio SANTI
  • Rozemaria BALA
  • Carlo PARIS

Per i compensi fare riferimento alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti - Approvata dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. in data 8 aprile 2024.

Risultati di bilancio

  • per l'anno 2024    Finanziario   € 118.190.918,00 (dallo Stato patrimoniale pag. 215)
  • per l’anno 2023    Economico   € 107.197.000,00
  • Per l'anno 2022    Economico     € 92.401.000,00
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico: https://www.enav.it/governance/consiglio-di-amministrazione
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico: https://www.enav.it/governance/consiglio-di-amministrazione
Pubblicato il 07-07-2025 aggiornato al 07-07-2025
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