Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
Nota:
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Nota:
Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC)
L'Ente svolge le funzioni di cui all'art.2 del D.Lgs. 25 luglio 1997, n.250:
- regolamentazione tecnica e attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza;
- razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;
- attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo;
- rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;
- istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione;
- definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537;
- regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonché eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico.
a qualsiasi titolo gravanti sul bilancio dell'Amministrazione per l’anno 2024:
- Oneri gravanti sull’amministrazione nel 2024
per spese di funzionamento: € 600.000,00
per oneri di servizio pubblico: € 6.985.000
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione nell’organo di governo: nessuno
Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta.
Il direttore generale è nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Per le successive conferme del direttore generale si applicano le medesime procedure previste per la nomina.
La situazione aggiornata delle cariche amministrative è consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.
Presidente:
- Dott. Pierluigi DI PALMA nomina con D.P.R. 01/07/2021
Compenso annuo lordo connesso alla carica: € 135.000,00 (come pubblicato sul sito dell'ENAC: https://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html)
Consiglio di Amministrazione:
- Dott.ssa Giulia DE MARTINO nomina con DPCM dell'11 aprile 2022
- Dott. Giuseppe LUPOLI nomina con DPCM dell'11 aprile 2022
- Dott.ssa Benedetta FIORINI nomina con DPCM 17 giugno 2024
Compenso annuo lordo connesso all'assunzione della carica di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione: € 28.530,00
Gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni € 92,70
(come pubblicato sul sito dell'ENAC: https://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html )
Direttore Generale:
- Dott. Alexander D'ORSOGNA
Compenso annuo lordo connesso alla carica: € 197.000,00 (rif. D.I. n. 35169 del 1 ottobre 2010) come pubblicato sul sito dell'ENAC: https://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio3_personale-ente_0_96703.html
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e delle incompatibilità al conferimento dell'incarico come pubblicato sul sito dell'ENAC:
https://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina705_consiglio-di-amministrazione.html
- Dott.ssa Giulia DE MARTINO
- Dott. Giuseppe LUPOLI
- Dott.ssa Benedetta FIORINI
Risultati di bilancio
- per l'anno 2024: bilancio approvato/registrazione in corso
Economico: € 63.981.480,38 Finanziario: € 540.660.692,41 - per l’anno 2023: Economico € 110.340.727,00 Finanziario € 493.100.065,00
- per l’anno 2022: Economico € 31.131.307,00 Finanziario € 416.434.669,00