Enti controllati

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Enti controllati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.


Nota:
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 commi 2, 3

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.


Nota:

Stretto di Messina S.p.A.

Tipologia: ente di diritto privato controllato

La Società Stretto di Messina p.A. (SDM) è stata costituita nel 1981, ai sensi della Legge 17 dicembre 1971, n. 1158, ed ha per oggetto sociale “lo studio, la progettazione e la costruzione di un’opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente”.
La stessa norma prevede che alla Società siano inoltre affidati “l’esercizio, la gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo dell’opera, passeranno in esercizio, gestione e manutenzione alla società R.F.I. S.p.a.”.

La Società SDM p.A. ha ripreso le proprie attività a seguito delle disposizioni di legge emanate nel 2023 con il D.L. n. 35/2023, che ha aggiornato ed integrato la legge costitutiva n. 1158/1971. Le nuove norme hanno previsto adeguamenti sulla compagine azionaria, sulla governance, sulla ripresa di efficacia della concessione affidata alla Società, nonché sul riavvio delle attività progettuali.

Il rapporto concessorio è regolato da: 
-Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003, con relativi allegati;
- I Atto aggiuntivo del 25 febbraio 2004, con relativi allegati;
- II Atto Aggiuntivo del 30 novembre 2009, con relativi allegati.
E’ attualmente in corso l’attività di aggiornamento, prevista dall’art. 2, comma 8 del D.L. n. 35/2023.

SDM è partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella misura del 55,162 per cento, da ANAS S.p.A. nella misura del 36,699 per cento, da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella misura del 5,829 per cento, dalla Regione Calabria e dalla Regione Sicilia nella misura del 1,155 per cento ciascuna.

Il capitale sociale di SDM è attualmente pari ad Euro 672.527.489,17 (Euro seicentosettantaduemilionicinquecentoventisettemilaquattrocentottantanove/17).

La Società opera come società in house ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, su cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita il controllo analogo.  
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi della propria Struttura Tecnica di Missione per l’Indirizzo Strategico, lo Sviluppo delle Infrastrutture e l’Alta Sorveglianza, provvede alla vigilanza sull’attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero.

Partecipazione dell'ente
Misura di partecipazione: Nessuna partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Durata dell'impegno: Durata della Società SDM fino al 31.12.2070
Oneri complessivi:

Nel capitolo di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7190 è prevista:
- per il triennio 2024-2026, una disponibilità complessiva pari a euro 3.115.150.000
(di cui 780.150.000 euro nel 2024, 1.035.000.000 nel 2025 e 1.300.000.000 nel 2026)

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico

Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione nell’organo di governo: Nessun rappresentante

Consiglio di amministrazione della Società SDM p.A. è composto da:
•    Ing. Giuseppe Recchi – Presidente - Compenso Euro 25.000,00 annui;
•    Dott. Pietro Ciucci – Amministratore Delegato - Compenso Euro 240.000,00 annui;
•    Avv. Eleonora Maria Mariani – Consigliere di Amministrazione - Compenso Euro 25.000,00 annui;
•    Prof. Avv. Ida Angela Loredana Nicotra – Consigliere di Amministrazione - Compenso Euro 25.000,00 annui;
•    Avv. Giacomo Francesco Saccomanno – Consigliere di Amministrazione - Compenso Euro 25.000,00 annui.

Il Collegio Sindacale è composto da:
•    Dott.ssa Paola Noce - Presidente - compenso euro 20.000,00 annui;
•    Dott.ssa Barbara Branca - Sindaco effettivo - compenso euro 15.000,00 annui;
•    Dott. Vittorio Zupo - Sindaco effettivo - compenso euro 15.000,00 annui;
•    Dott. Giuseppe Mongiello – Sindaco supplente;
•    Dott.ssa Annalisa Ferraro – Sindaco supplente.

La situazione aggiornata delle cariche amministrative è consultabile nella sezione Società Trasparente della Società.

Risultati di bilancio

Risultati di bilancio sono consultabili alla pagina https://strettodimessina.it/web/bilanci/ 

 

Per le informazioni afferenti al rispetto agli obblighi di trasparenza, si rinvia alla seguente pagina
https://strettodimessina.it/web/societa-trasparente/

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico: https://strettodimessina.it/web/organizzazione/
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico: https://strettodimessina.it/web/organizzazione/
Pubblicato il 05-07-2024 aggiornato al 05-07-2024
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