Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
Nota:
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Nota:
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (ANAS)
ANAS spa - Gestione e manutenzione della rete stradale ed autostradale nazionale non a pedaggio; costruzione di nuove strade ed autostrade
Ai sensi del D. L. n. 138/2002, convertito in Legge n. 178/2002, è stata stipulata la Convenzione di concessione 1009/CD del 19 dicembre 2002 tra MIT ed ANAS S.p.a. che regola le attività di costruzione e gestione della rete stradale di interesse nazionale, prevedendo il controllo diretto e congiunto nei confronti della Concessionaria da parte del MEF (Azionista 100%) e MIT (Concedente).
L’art. 49 del D.L. 50/2017 ha disposto il trasferimento dell’intero azionariato ANAS da parte del MEF a favore di FS, tale circostanza ha comportato la decadenza del rapporto di controllo da parte dello Stato sulla propria Concessionaria per la Gestione e manutenzione della rete stradale di interesse nazionale.
L’art. 2, cc. sexies/sexiesdecies del D.L. 121/2021 interviene sull’assetto di ANAS, prevedendo una separazione contabile delle attività di concessionaria delle strade statali e delle autostrade non a pedaggio dalle altre attività. Per la gestione delle autostrade statali a pedaggio mediante affidamenti in house si prevede la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal MEF e soggetta al controllo analogo del MIT.
Nelle more della definizione della natura giuridica di ANAS S.p.a. e dei rapporti intercorrenti con il MIT, opera, per quanto applicabile, la richiamata Convenzione di concessione 1009/CD del 19 dicembre 2002.
Risultando scaduto il Contratto di Programma 2016/2020 sono in corso le procedure finalizzate alla predisposizione del prossimo Contratto di Programma. È in corso di estrazione il dato relativo all’importo gravante annualmente sul bilancio del MIT per il 2022.
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: non è prevista la presenza di rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo. Gli stessi sono nominati a cura dell’Azionista FS.
La situazione aggiornata delle cariche amministrative è consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.
I dati sono consultabili tramite il seguente link: https://www.stradeanas.it/it/lazienda/governance-e-trasparenza/organi-societari/consiglio-di-amministrazione
Risultati di bilancio
- Anno 2022: 4.835.686 €
- Anno 2021: 401.657 €
- Anno 2020: - 168.760.000 €