Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
Nota:
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Nota:
Rete Autostrade Mediterranee (RAM)
La Società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato "Programma autostrade del mare" nel Piano Generale Trasporti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 gennaio 2001, e nelle successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli interventi al riguardo previsti nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2015 e successive modificazioni e integrazioni e nei Documenti Pluriennali di Pianificazione (DPP) di cui all’art. 201 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016. A tale fine svolge le attività di promozione e supporto tecnico all’elaborazione, all’attuazione ed alla gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica connesse con tale sistema integrato e più in generale ai temi della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti, così come previste nei documenti di pianificazione e programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in coerenza con i documenti di programmazione europea.
La Società agisce quale struttura operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 3 comma 4 dello Statuto societario).
Ai fini dell’esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impartisce, annualmente, agli Amministratori della Società direttive in ordine al programma di attività, all’organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo (art. 15 dello Statuto societario)
Il capitale sociale è di € 1.000.000,00 diviso in numero 1.000.000 di azioni nominative del valore nominale di € 1,00 ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Il capitale sociale è interamente pubblico ed è detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 6 dello Statuto societario)
- Anno 2023 € 1.649.256,43
- Anno 2022 € 1.642.941,06
- Anno 2021 € 1.575.686,87
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione nell’organo di governo: Tre (Nominati con DM 44 del 20/02/2024) che istituisce il Comitato per il controllo analogo della RAM SpA; i componenti non percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso)
- Ing. Emanuele Calcagni (Presidente)
- Dott.ssa Donatella Orlandi (Componente)
- Avv. Antonio Macera (Componente)
La situazione aggiornata delle cariche amministrative è consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico 2023:
Dal 15/09/2023 Amministratore Unico Dott. Davide Bordoni Compenso annuo deliberato € 120.000 Importo fisso
Trattamento economico dell'organo amministrativo:
- Presidente Collegio Sindacale (MEF) Compenso annuo € 6.500
- Sindaco effettivo Collegio Sindacale (MEF) Compenso annuo € 3.500
- Sindaco effettivo Collegio Sindacale Compenso annuo € 3.500
- I sindaci supplenti non hanno compensi
Risultati di bilancio
- Risultato di Bilancio 2023: € 453.084
- Risultato di Bilancio 2022: € 408.434
- Risultato di Bilancio 2021: € 274.226
Allegati

(Pubblicato il 23/05/2024 - Aggiornato il 23/05/2024 - 274 kb - pdf)