Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Accordo di Programma per l'Incentivazione del trasporto combinato, per la prosecuzione del progetto A.F.A., sulla relazione Orbassano-Aiton
Note
Considerato l’atto di scissione parziale, efficace dal 1 gennaio 2017, mediante il quale Trenitalia Spa ha assegnato in favore di Mercitalia Rail S.r.l. il ramo d’azienda denominato “Cargo”, costituito da beni e risorse destinate allo svolgimento dell’attività di trasporto ferroviario di merci, Mercitalia Rail S.r.l. è subentrata a Trenitalia S.p.a. a far data dal 1 gennaio 2017 nella titolarità dell’ Accordo di Programma.
L’Accordo di Programma è stato siglato, per conto del Ministero, come anche i decreti di pagamento emanati nel 2016, dal Dott. Antonio Parente che al momento delle sottoscrizioni era il Direttore della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;dal 2017 in poi, i decreti di pagamento sono stati sottoscritti dal Dott. Enrico Maria Pujia, successivo Direttore della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Accordo di programma per il servizio di trasporto transalpino tra lo Stato e Trenitalia S.p.A.
Importi dei vantaggi economici corrisposti
Allegati

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