Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Nota:
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Nota:
Comune di Cittadella (PD) - CUP: C81B19000720004 _ Cap. 7216 pg. 01 - Decreto di autorizzazione impegno di spesa ed esecutività Convenzione prot. n. 28203 del 22 dicembre 2025. Fondo per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori”.
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
- COMUNE DI CITTADELLA: Intervento denominato “Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra Via Basse del Brenta e Via Michela (SP24)”, CUP C81B19000720004, , in aderenza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 80 del 12 novembre 2025;
Allegati
Allegato: decreto_prot_28242_del_22_12_2025.pdf(Pubblicato il 16/01/2026 - Aggiornato il 16/01/2026 - 207 kb - pdf)
Convenzione esecutiva: convenzione_prot_28203_del_22_12_2025.pdf(Pubblicato il 16/01/2026 - Aggiornato il 16/01/2026 - 507 kb - pdf)
