Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Nota:
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Nota:
Fondo progettazione opere prioritarie DM 259/2022 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. Decreto rimodulazione risorse - Fondo progettazione opere prioritarie.
Note
Progetti di fattibilità tecnico economica finanziati:
- CUP H63H18000020006:
ADDUTTORE CAMASTRA – TRIVIGNO AGRO DI TRIVIGNO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ADDUTTORE DIGA CAMASTRA - TRAVERSA DI TRIVIGNO €1.500.000,00;
- CUP D32E22001080001:
INTERCONNESSIONE SCHEMA BASENTO-BRADANO E SCHEMA OFANTO: “PROGETTAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA CONNESSIONE IDRAULICA MEDIANTE GRANDE ADDUZIONE DAL PARTITORE DEL MARASCIONE ALLA ZONA DI TESTATA DELLA DIGA DEL LOCONE” € 963.000,00;
- CUP G78E20000230001:
OPERE DI DERIVAZIONE PER L’UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE INVASATE DALLA DIGA DI ARCICHIARO SUL TORRENTE QUIRINO € 1.500.000,00
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022 di ripartizione e assegnazione, in attuazione dell’articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, di risorse stanziate per gli anni 2021 e 2022 a valere sul capitolo 7008, Piani Gestionali 01, 02, 05, a favore delle Autorità di bacino distrettuale e delle Zone Economiche Speciali (ZES) per un importo complessivo pari ad euro 26.829.819,99
Allegati

(Pubblicato il 19/09/2025 - Aggiornato il 19/09/2025 - 335 kb - pdf)