Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Nota:
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Nota:
Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni - Comune di CANTALUPO IN SABINA (RI) - Decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104 art. 19 comma 7 - Cap. 7004 P.G. 01 per l'annualità 2024 compreso tra i Comuni della Regione LAZIO
Note
Decreto direttoriale n. 39851 del 02 ottobre 2024 con il quale è stata impegnata sul cap. 7004 p.g. 01 destinato al “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”, nei limiti delle risorse disponibili per l’annualità 2024, la somma complessiva assegnata ai Comuni della Regione LAZIO ammessi a finanziamento con decreto del Capo Dipartimento n. 65 del 5 giugno 2024, tra i quali risulta compreso il Comune di CANTALUPO IN SABINA (RI) per un importo di euro 6.500,00 (impegno n. 12540 – IPE 7) con vincolo finalizzato all’attuazione dell’intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI*VIA VERDI PIANTATA DI SOPRA SNC”.
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”,
Importi dei vantaggi economici corrisposti
Allegati

(Pubblicato il 17/07/2025 - Aggiornato il 17/07/2025 - 255 kb - pdf)