Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Nota:
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Nota:
Misura per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Note
Il decreto attuativo interministeriale MIMS/MEF n. 282 del 16.09.2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2642 in data 12.10.2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 257 del 3.11.2022
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 206 del 29.08.2023, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2924 in data 25.09.2023 e dall'UCB al n. 2336 in data 13.09.2023, sono state individuate le società ritenute ammissibili al contributo.
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Decreto interministeriale n. 282 del 16 settembre 2022, firmato congiuntamente dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
Importi dei vantaggi economici corrisposti
Allegati

(Pubblicato il 10/11/2022 - Aggiornato il 10/11/2022 - 165 kb - pdf)

(Pubblicato il 20/09/2022 - Aggiornato il 20/09/2022 - 253 kb - pdf)

(Pubblicato il 16/10/2023 - Aggiornato il 16/10/2023 - 271 kb - pdf)