Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
nomina, con decorrenza dalla data del 24/05/2023, del Dott. SIMONE BERNABEI Funzionario di area III in servizio presso l’Ufficio 4 – Amministrativo per la regione Liguria di questo Provveditorato, “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” di questa stazione appaltante: PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE, LA VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA – codice fiscale: 80093050013
Allegati

(Pubblicato il 24/07/2023 - Aggiornato il 24/07/2023 - 191 kb - pdf)