Provvedimenti

Portale Amministrazione Trasparente MIT

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Decreto di Variazione prot. n. 101 del 13 ottobre 2026 in diminuzione di € 1.589,07 a valere sulla partita n. 20089 clausola 2 dell’esercizio finanziario 2025 e Variazione in aumento di € 1.589,07 a valere sulla partita n. 20089 clausola 3 dell’esercizio finanziario 2027 - incentivi tecnici di cui all'45 dl 31 marzo 2024 - regolarità

Tipologia: provvedimento dirigenziale
Provvedimento numero: 101
Struttura responsabile: Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori
Responsabile del provvedimento: De Santis Roberta
Data del provvedimento: 13-10-2026

Allegati

File con estensione pdf Allegato: decreto_di_variazione_ipe_prot_n_101_regolarita39_partita_20089_cl_2signed.pdf
(Pubblicato il 16/10/2026 - Aggiornato il 16/10/2026 - 340 kb - pdf)
Pubblicato il 16-10-2026 aggiornato al 16-10-2026
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Il Portale Amministrazione Trasparente MIT è basato sul riuso della soluzione applicativa PAT.