Provvedimenti

Portale Amministrazione Trasparente MIT

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Criteri e modalità per l'erogazione di un sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati con figli inferiori a 21 anni di età.

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: 200
Struttura responsabile: DG per la casa e la riqualificazione urbana Div 5 - Urbanistica
Responsabile del provvedimento: Acreman Barbara 
Data del provvedimento: 14-09-2026

Note

Registrato UCB in data 17/09/2026 n° 2518

Registrato Corte dei Conti 02/10/2026 n° 3355

Allegati

File con estensione pdf Allegato: di_200_14_09_26.pdf
(Pubblicato il 06/10/2026 - Aggiornato il 06/10/2026 - 332 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: m_infregistro_ufficialei001493606102026.pdf
(Pubblicato il 07/10/2026 - Aggiornato il 07/10/2026 - 223 kb - pdf)
Pubblicato il 06-10-2026 aggiornato al 07-10-2026
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