Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Commissione per la definizione dei parametri per la determinazione dei compensi del Collegio Consultivo Tecnico
Note
È istituita la Commissione incaricata di predisporre lo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di adozione delle linee guida di cui all’articolo 1, comma 6, dell’All. V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2.
La Commissione è incardinata presso l’Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attività dei Collegi consultivi tecnici (“l’Osservatorio”), operante nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
La Commissione opera per la definizione dei parametri per la determinazione dei compensi del Collegio consultivo tecnico e della eventuale segreteria tecnico amministrativa, nonché delle spese non aventi valore remunerativo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, dell’Allegato V.2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all’esito e alla durata dell’impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità.
Allegati
Relazione finanziaria: relazione_finanziaria.pdf(Pubblicato il 28/09/2026 - Aggiornato il 28/09/2026 - 83 kb - pdf)
Decreto: decreto_istituzione_commissione_linee_guida_cct_signed.pdf(Pubblicato il 28/09/2026 - Aggiornato il 28/09/2026 - 251 kb - pdf)
Rlazione illustrativa: relazione_illustrativa.pdf(Pubblicato il 28/09/2026 - Aggiornato il 28/09/2026 - 92 kb - pdf)
