Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
D.P Nomina del Responsabile Unico del Progetto e nomina del gruppo di lavoro - M. U. - Man. Str. rifacimento dei servizi igienici, impermeab. coperture ed interv. risanamento degli intonaci ammalorati dalle infiltraz. d’acqua, risanam. elementi strutturali in c.a., interventi manutentivi sul cancello e muro di recinzione
Allegati
Allegato: gambino_cl_int_49015_pg_2022_niscemi_nomina_rup_e_gruppo_di_lavoro_i_signed.pdf(Pubblicato il 02/03/2026 - Aggiornato il 02/03/2026 - 365 kb - pdf)
