Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
decreto di approvazione: approvato, ai sensi dell’art. 50, c.1, lett.a del D.lgvo 36/2023, il contratto n. 10459 di rep., del 21/07/2025, prot. n. 3085, CIG B793DB3049,con il quale sono stati affidati all’impresa Stefani S.r.l. di Breganze (VI) (cup D69F18000750001)
Allegati
Allegato: tn_m_infa2c81c4reg_decreti_r_000088009102025_2.pdf(Pubblicato il 23/01/2026 - Aggiornato il 23/01/2026 - 675 kb - pdf)
