Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Autorizzazione, sul capitolo 7561/ pg. 1 dello stato di previsione della spesa del MIT – per l’esercizio finanziario 2021 – per “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto” – “Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario” – “Interventi sulle infrastrutture ferroviarie” all’impegno e al contestuale pagamento della somma di € 1.361.943,81 , in conto competenza 2025, a favore di RFI Spa come contributo per la realizzazione dell’intervento “Soppressione dei Passaggi a Livello sulla SS38” (CUP: J84H20000860001).
Allegati
Allegato: m_infa01f1beregistro_decreti_i_000018312122025.pdf(Pubblicato il 16/12/2025 - Aggiornato il 16/12/2025 - 886 kb - pdf)
