Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Incarico professionale per attività di analisi e verifica della stabilità strutturale del tunnel di collegamento tra la palazzina B e la palazzina E, comprensiva della definizione e predisposizione di un piano di monitoraggio dell’opera, situato presso la sede centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di via Giuseppe Caraci, 36. CIG: B8DFFB84CC
Allegati
Testo del provvedimento: m_infa3ee843registro_ufficiale_i_005147805112025.pdf(Pubblicato il 05/11/2025 - Aggiornato il 05/11/2025 - 280 kb - pdf)
