Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
È autorizzato, sugli stanziamenti di cassa del Cap. 7340 PG 01 c/R2020 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per il corrente esercizio finanziario, a valere sulla partita n. 2022 /1911, il pagamento di €13.817,89 quale saldo della Fattura citata in premessa, da accreditarsi mediante bonifico bancario intestato a Barbara D’intino - Disciplinare rep. n. 4348 (registrato sul portale SCAI) del 20.5.2022 con cui l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di restauro e messa in sicurezza dei prospetti degli edifici sede della FAO in Roma Via Caracalla — Fase 7.
Allegati
Allegato: M_INFR.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE(Int.).0021745.27-07-2023_oscurato.pdf(Pubblicato il 27/07/2023 - Aggiornato il 27/07/2023 - 4747 kb - pdf)
