Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
circolare n. 2/2023 - Verifiche sismiche dighe
Note
Circolare n. 2/2023 - Verifiche sismiche dighe: DISPOSIZIONI APPLICATIVE METODO PSEUDODINAMICO (Lokke e Chopra). Chiarimento in merito alle "Istruzioni per l'applicazione della normativa tecnica di cui al D.M. 26.062014 (NTD14) e l D.M. 17.01.2018 (NTC18)" di cui alla circolare n. 16790 del 03.07.2019.
Circolare indirizzata a tutti gli Uffici Tecnici per Dighe a mezzo pec e alle Divisioni 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della DG Dighe presso la sede centrale.
Allegati
Allegato circolare n. 2/2023 - verifiche sismiche dighe: protocollata da lazazzera circolare digheM_INFR.DIGHEIDREL.REGISTRO UFFICIALE(Int.).0008402.14-04-2023.pdf(Pubblicato il 27/04/2023 - Aggiornato il 27/04/2023 - 277 kb - pdf)
