Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Costituzione degli elenchi operatori economici ai quali affidare l'esecuzione dei lavori e i servizi tecnici di architettura e ingegneria per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art.35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per il tramite dell'attivazione del servizio informatico integrato alla piattaforma denominata "appalti&contratti", quale gestionale già in uso del provveditorato alle OO.PP. della Sicilia e Calabria.
Allegati

(Pubblicato il 24/02/2022 - Aggiornato il 24/02/2022 - 1431 kb - pdf)

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(Pubblicato il 24/02/2022 - Aggiornato il 24/02/2022 - 2296 kb - pdf)

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(Pubblicato il 24/02/2022 - Aggiornato il 24/02/2022 - 66 kb - doc)

(Pubblicato il 24/02/2022 - Aggiornato il 24/02/2022 - 1012 kb - pdf)