Bandi di concorso
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Nota:
Procedure valutative, riservate ai dipendenti dei ruoli MIT, per la progressione dall’area Assistenti all’area Funzionari. Provvedimento di approvazione graduatorie definitive - D.D. n. 170 del 5 novembre 2024.
Allegati

(Pubblicato il 05/11/2024 - Aggiornato il 05/11/2024 - 271 kb - pdf)

(Pubblicato il 05/11/2024 - Aggiornato il 05/11/2024 - 260 kb - pdf)