Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Nota:
PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026
Il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione) è stato introdotto all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 ed è un documento unico di programmazione e governance volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese, semplificando i processi.
Il decreto è stato ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 febbraio 2024 al n. 565.
Allegati

(Pubblicato il 01/02/2024 - Aggiornato il 01/02/2024 - 132 kb - pdf)

(Pubblicato il 01/02/2024 - Aggiornato il 01/02/2024 - 981 kb - pdf)

(Pubblicato il 01/02/2024 - Aggiornato il 01/02/2024 - 1140 kb - pdf)

(Pubblicato il 01/02/2024 - Aggiornato il 01/02/2024 - 558 kb - pdf)

(Pubblicato il 01/02/2024 - Aggiornato il 01/02/2024 - 14888 kb - pdf)

(Pubblicato il 01/02/2024 - Aggiornato il 01/02/2024 - 611 kb - pdf)

(Pubblicato il 01/02/2024 - Aggiornato il 01/02/2024 - 1055 kb - pdf)

(Pubblicato il 01/02/2024 - Aggiornato il 01/02/2024 - 644 kb - pdf)

(Pubblicato il 01/02/2024 - Aggiornato il 01/02/2024 - 2134 kb - pdf)

(Pubblicato il 13/09/2024 - Aggiornato il 13/09/2024 - 2894 kb - pdf)

(Pubblicato il 01/02/2024 - Aggiornato il 01/02/2024 - 880 kb - pdf)