Atti generali

Portale Amministrazione Trasparente MIT

Atti generali

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 12 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 


Nota:

Articolo 207 del Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 - Chiarimenti interpretativi e FAQ

Data emissione: 19-05-2020
Protocollo: 34
  • Decreto Legge n.34 - 19 Maggio 2020 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • Circolare n. 112 - 11 Agosto 2020 - Chiarimenti interpretativi

FAQ

  • Le disposizioni di cui all’articolo 207 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, relativa all’istituto dell’anticipazione - articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici - possono essere estese anche agli appalti speciali?
    • “l’ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi esteso non solo alle ulteriori procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, non rientranti nella previsione del comma 1, ma  più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche  stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa  da quella del codice, indipendentemente  dal fatto che  gli appaltatori abbiano o meno  già percepito un’anticipazione  sulla base di disposizioni di legge….ovvero di specifiche pattuizioni contrattuali…” e che in via generale la normativa in oggetto è applicabile anche agli “appalti indetti nei settori speciali”.

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Decreto Legge n.34 del 19 Maggio 2020.pdf
(Pubblicato il 24/03/2021 - Aggiornato il 24/03/2021 - 26923 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Circolare n. 112 del 11 Agosto 2020.pdf
(Pubblicato il 24/03/2021 - Aggiornato il 24/03/2021 - 152 kb - pdf)
Pubblicato il 24-03-2021 aggiornato al 25-03-2021
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