Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Nota:
Direttiva del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici di attribuzione degli obiettivi strategici ed operativi e di assegnazione delle risorse finanziarie - anno 2019
In data 21 gennaio 2019, prot. n. 1008, è stata emanata la Direttiva per il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici di attribuzione degli obiettivi strategici ed operativi e di assegnazione delle risorse finanziarie, per l'anno 2019, al visto dei competenti organi di controllo.
Allegati

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 1848 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 320 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 335 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 278 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 286 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 149 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 142 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 210 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 217 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 305 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 225 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 194 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 200 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 204 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 208 kb - pdf)

(Pubblicato il 08/03/2019 - Aggiornato il 08/03/2019 - 193 kb - pdf)