Tipologie di procedimento

Portale Amministrazione Trasparente MIT

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Investigazioni ferroviarie e nei sistemi di trasporto ad impianti fissi

Descrizione

Il procedimento riguarda lo svolgimento delle investigazioni di sicurezza sugli incidenti e inconvenienti ferroviari, finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di ulteriori incidenti. L’Organismo investigativo valuta l’avvio dell’indagine, conduce gli accertamenti necessari in piena autonomia e, al termine, redige e pubblica la relazione d’indagine, contenente, ove necessario, raccomandazioni in materia di sicurezza.

Documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
12 mesi dalla data dell’evento.

Riferimenti normativi

Art. 21 d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50;
Art. 5 d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50.

Servizio online

Strumenti di tutela

Sono previsti gli strumenti di partecipazione all'indagine di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50, che consentono alle parti coinvolte di esprimersi, di avere accesso ai risultati dell'indagine e, per quanto fattibile, di presentare per iscritto osservazioni e pareri sull'indagine. Non sono previsti, nell'ambito della specifica disciplina delle investigazioni di sicurezza di cui agli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50, specifici strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale ex post avverso la relazione dell'Organismo investigativo o le raccomandazioni in materia di sicurezza. Restano fermi gli ordinari strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ove applicabili.

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative al procedimento

Pubblicazione sul sito web ufficiale delle comunicazioni relative all'apertura e alla chiusura delle inchieste. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, la relazione finale e le raccomandazioni in materia di sicurezza sono trasmesse ai soggetti di cui all’art. 23, comma 4, nonché agli organismi e ai soggetti degli altri Stati membri eventualmente interessati. La relazione finale è inoltre pubblicata almeno sul sito istituzionale dell’Organismo investigativo; qualora non possa essere conclusa entro dodici mesi dalla data dell’evento, è pubblicata una dichiarazione  intermedia. Ai sensi dell’art. 26, comma 2, le raccomandazioni in materia di sicurezza sono indirizzate all’ANSFISA e, ove il loro carattere lo richieda, all’ERA, ad altri soggetti interessati o ad autorità dello Stato o di altri Stati membri. Informazioni utili rinvenibili su: https://digifema.mit.gov.it/investigazioni/ https://digifema.mit.gov.it/impianti-fissi/investigazioni/

Note

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Il Portale Amministrazione Trasparente MIT è basato sul riuso della soluzione applicativa PAT.