Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Nota:
Provveditorato OOPP Toscana Marche Umbria - Firenze - Accesso documentale
Uffici responsabili
OOPP Toscana, Marche, Umbria Ufficio 1 - Amministrativo 1Descrizione
L’accesso agli atti è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta, all'ufficio all'ufficio competente che ha creato il documento o che lo detiene stabilmente.
La richiesta di accesso può essere informale o formale.
La richiesta informale è possibile solo se dal tipo di documento richiesto non risultano controinteressati, cioè di soggetti che dall’accoglimento della richiesta di accesso potrebbero subire un danno al proprio diritto alla riservatezza.
La norma di riferimento è l'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184
La richiesta informale può essere presentata anche a voce (richiesta verbale).
Nella richiesta occorre:
- indicare gli estremi del documento ricercato oppure gli elementi che ne consentano l'individuazione
- illustrare la motivazione della richiesta: quindi specificare e, se non risulti evidente o noto, dimostrare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta
La richiesta formale è necessaria in uno dei seguenti casi
- se non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale
- se sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di contro interessati
La norma di riferimento è l'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184
La richiesta formale può essere presentata utilizzando il modulo allegato per:
- PEC
- posta elettronica non certificata
- fax
- posta ordinaria o raccomandata
- consegna a mano
All’istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata. (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).
Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all'impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.
Chi contattare

Termine di conclusione
Riferimenti normativi
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli da 22 a 27)
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184
Servizio online
Allegati
Modulo Accesso documentale PDF: modulo_accesso_documentale.pdf(Pubblicato il 25/05/2026 - Aggiornato il 25/05/2026 - 349 kb - pdf)
Modulo Accesso documentale Word: modulo_accesso_documentale.docx(Pubblicato il 25/05/2026 - Aggiornato il 25/05/2026 - 35 kb - docx)
