Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Nota:
Nulla osta per le competizioni motoristiche
Uffici responsabili
DG per la sicurezza stradale Div 2 - Circolazione stradale e omologazione dei relativi dispositivi di regolazione e controlloDescrizione
L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della Strada e successive modificazioni stabilisce che le competizioni sportive con veicoli possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo previa autorizzazione delle Regioni o enti locali competenti
Ricadono nella suddetta disciplina le gare motoristiche, sia automobilistiche che motociclistiche; per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche i promotori, come previsto dal comma 3, del citato articolo, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione.
Nell’intento di operare uno snellimento nella procedura, l'Ufficio competente redige annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una Circolare recante il programma o calendario delle competizioni da svolgersi nel corso dell’anno a venire per le quali il suddetto nulla osta, verificate determinate condizioni, si intende automaticamente concesso.
Per tutte le altre competizioni la circolare illustra le modalità di richiesta del nulla osta stesso.
Chi contattare

Costi per l'utenza
Conformemente alle previsioni dell' art. 405 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, è previsto il versamento di un importo per le operazioni tecnico amministrative di competenza ministeriale da versare su conto corrente postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via G. Caraci, 36, 00157 Roma.
La consistenza di tale importo è indicata in tab. VII.1, punti A, B, C e D del citato D.P.R.. e viene aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Riferimenti normativi
Art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della Strada e successive modificazioni
Art. 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada