Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Nota:
Ritiro licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada
Uffici responsabili
DG per la sicurezza stradale Div 5 - Accesso alla professione e al mercato del trasporto di merci -Autotrasporto di merci in ambito del diritto dell’Unione europeaDescrizione
La licenza comunitaria per il trasporto stradale di merci che abilita le imprese ad effettuare trasporti di merci nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con i Paesi SEE e la Svizzera può essere ritirata per il venir meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio.
Denominazione Procedimento |
Ritiro licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada |
1) Breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi |
La licenza comunitaria per il trasporto stradale di merci che abilita le imprese ad effettuare trasporti di merci nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con i Paesi SEE e la Svizzera può essere ritirata per il venir meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio. Riferimenti normativi: regolamento (CE) n. 1072/2009 - circolare D.G. T.S.I. n. 1/2011 del 25 novembre 2011 - circolare D.G. T.S.I. n. 3/2012 del 28 maggio 2012 - circolare D.G. T.S.I. n. 9/2012 del 28 novembre 2012 - circolare D.G. T.S.I. n. 6/2017 del 6 giugno 2017. |
2) Unità organizzative responsabile dell'istruttoria |
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità |
3) Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale |
Divisione 4 (Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di merci - Autotrasporto di merci in ambito dell'Unione europea) - tel. 0641584102/4110 email divisione4.dgtsi@mit.gov.it PEC dg.ts-div4@pec.mit.gov.it |
4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale |
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5) Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino |
Le informazioni relative al procedimento possono essere richieste personalmente, nei giorni e negli orari di apertura dello sportello (lunedì - giovedì ore 9.00 - 12.00) o previo appuntamento con il responsabile del procedimento d.ssa Maria Ballo - 0641584104 - maria.ballo@mit.gov.it.. Possono, inoltre, essere richieste informazioni telefonicamante o a mezzo posta elettronica, anche al seguente recapito: Cossu Paolo - 06/41584126-paolo.cossu@mit.gov.it; |
6) Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante |
Il procedimento ha una durata massima di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'Ufficio viene a conoscenza del venir meno delle condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza |
7) Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dll'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione |
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8) Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuto dalla legge in favore dell'interessato nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli |
L'Ufficio di riferimento provvede all'avvio del procedimento di ritiro, ai sensi della legge n. 241/90, tramite comunicazione all'impresa interessata, cui viene attribuito un periodo di 10 giorni entro il quale fornire informazioni e/o documenti in grado di smentire l'esistenza di una causa ostativa alla conservazione della licenza comunitaria. Al termine del citato periodo, qualora non siano pervenute informazioni idonee a non procedere al ritiro della licenza comunitaria, viene emanato il relativo provvedimento, con contemporanea comunicazione dello stesso all'Ufficio periferico MC competente per territorio, ai fini del conseguente ritiro delle copie certificate conformi della licenza comunitaria ritirata. Avverso i provvedimenti è possibile esperire gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. Il soggetto interessato potrà proporre ricorso gerarchico al Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento adottato oppure ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla stessa data. |
9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione |
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10) Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codiceìi IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento |
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11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale |
In caso di inerzia, il potere sostitutivo è attribuito al Direttore pro tempore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, recapito telefonico 06/41584251 - email vincenzo.cinelli@mit.gov.it - PEC dg.ts@pec.mit.gov.it. |
Per i procedimenti ad istanza di parte |
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1) Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni |
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2) Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze |
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Chi contattare

Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Procedimento d'ufficio
Riferimenti normativi
Regolamento (CE) n. 1072/2009 - circolare D.G. T.S.I. n. 1/2011 del 25 novembre 2011 - circolare D.G. T.S.I. n. 3/2012 del 28 maggio 2012 - circolare D.G. T.S.I. n. 9/2012 del 28 novembre 2012 - circolare D.G. T.S.I. n. 6/2017 del 6 giugno 2017.