Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per l'edilizia statale e gli interventi speciali Div 6 - Gestione amministrativa, contabile e finanziaria della “gestione programmi”
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 30 maggio 2024, n. 151
- Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modifiche e integrazioni;
- Ufficio gestione programmazione contabile, amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell’area di Roma capitale;
- Ufficio Gare e Contratti della Direzione generale e attività connesse.