Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per l'edilizia statale e gli interventi speciali Div 1 - Affari generali, coordinamento legislativo e di bilancio e contenzioso
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 30 maggio 2024, n. 151
- affari generali;
- gestione risorse umane e strumentali;
- coordinamento e gestione delle attività contabili e di bilancio;
- attività di controllo di gestione e supporto al Direttore generale nei rapporti con l’O.I.V. ai fini del controllo strategico;
- supporto giuridico – legale e in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione al Direttore generale;
- gestione del contenzioso giurisdizionale dinnanzi al giudice ordinario e amministrativo e rapporti con l’Avvocatura dello Stato;
- interrogazioni e/o interpellanze parlamentari;
- studi e pareri sulle iniziative legislative afferenti alle competenze della Direzione generale.