Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per le dighe Div 8 - Pianificazione e Programmazione degli interventi nel settore idrico
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 7 agosto 2026, n. 17
- attività propedeutiche alla pianificazione e programmazione degli investimenti nel settore idrico di competenza del MIT;
- gestione, controllo e monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dei programmi di investimento della Direzione;
- coordinamento con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, con le Regioni e le Provincie autonome, con la Conferenza unificata e con Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai fini delle attività di pianificazione e di programmazione degli investimenti nel settore idrico;
- prosecuzione delle attività residuali di gestione dei finanziamenti relativi a pregressi programmi di investimento non ancora conclusi;
- esercizio delle funzioni del MIT nell’ambito dei rapporti con Autorità di Bacino Distrettuale, Enti di governo d’ambito, Amministrazioni e altri soggetti operanti nel settore idrico ai fini della pianificazione e programmazione di investimenti.
