Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per la casa e la riqualificazione urbana Div 5 - Urbanistica
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 7 agosto 2026, n. 178
- Gestione del Piano Nazionale per le Città di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2021, n. 134;
- Gestione dei Programmi di riqualificazione urbana concernenti il recupero del patrimonio edilizio e delle relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere, PIAU
- Programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 457/1978 del Segretariato Generale del CER, Comunità terapeutiche e speciali, “20.000 alloggi in affitto” e “PRUACS”
- Gestione dei Programmi di intervento di edilizia sovvenzionata o agevolata, in particolare completamento dei programmi di cui:
- ex Segretariato generale CER
- leggi “ante 457/1978” (legge 856/1971 – legge 166/1975 – legge 513/1977);
- articolo 2, lett. f), legge 457/1978;
- articolo 3, lett. q), legge 457/1978;
- articolo 4, decreto-legge 9/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 94/1982;
- articolo 4, decreto-legge 12/1985, convertito, con modificazioni, dalla legge 118/1985;
- articolo 128, D.P.R. n. 309 del 1990 (c.d. “comunità terapeutiche e speciali”);
- articolo 145, comma 33, legge n.388 del 2000 (c.d. programma sperimentale “20.000 abitazioni in affitto”);
- Decreto ministeriale 26 marzo 2008 e decreto ministeriale 28 luglio 2011 (PRUACS “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”)
- Accordi di Programma
- gestione del Programma “Dateci Spazio”;
- Contenzioso e istruttoria sui ricorsi in materia di urbanistica per gli argomenti attinenti alla casa e alla riqualificazione urbana
- Trattazione e gestione del contenzioso giurisdizionale, ordinario e amministrativo, in materia di urbanistica per le attività di stretta competenza della D.G. per la casa e la riqualificazione urbana e rapporti con l’Avvocatura dello Stato
- Programma per la riduzione del disagio abitativo nei comuni metropolitani (decreto ministeriale 16 marzo 2006);
- gestione delle competenze per la determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- Programmi di intervento di edilizia residenziale sociale di cui alle Delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019 relative ai “Programmi di intervento di edilizia residenziale sociale denominati PIERS finanziati con fondi di cui all’articolo 2, lettera f), della legge n 457 del 1978 e Sisma 2016 finanziati con fondi di cui l’articolo 3, lettera q) della legge n. 457 del 1978;
- Osservatorio nazionale della condizione abitativa (OSCA) di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e rapporti con le regioni.
- Fondo per il sostegno dei genitori sparati.
