Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per lo sviluppo del territorio Div 1 - Affari generali, gestione e coordinamento delle attività contabili e di bilancio, coordinamento legislativo e del contenzioso
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 30 maggio 2024, n. 151
- affari generali;
- gestione e coordinamento delle attività contabili e di bilancio, ivi comprese le attività relative alla gestione contabile dei capitoli di spesa che finanziano gli interventi avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni;
- gestione risorse umane e strumentali;
- attività di controllo di gestione e supporto al Direttore generale nei rapporti con l’O.I.V. ai fini del controllo strategico;
- supporto giuridico - legale al Direttore generale;
- coordinamento legislativo e del contenzioso nelle materie di competenza.