Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per le dighe Div 7 - Geologia applicata
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 7 agosto 2026, n. 178
- istruttoria e parere tecnico, su richiesta delle divisioni di coordinamento per gli aspetti geologici, su progetti di nuovi impianti di ritenuta e di interventi su dighe esistenti;
- istruttoria e parere tecnico, su richiesta della Divisione di coordinamento opere di derivazione e idraulica, per gli aspetti geologici su progetti di particolare complessità di opere di derivazione;
- istruttoria e parere tecnico, per gli aspetti geologici, sulle frane che interagiscono con l’impianto di ritenuta e sugli studi sismotettonici e di pericolosità sismica nell’ambito dei procedimenti di rivalutazione della sicurezza sismica delle dighe;
- vigilanza e attività ispettiva, per gli aspetti geologici, nelle fasi di costruzione, di esecuzione degli interventi e di esercizio delle dighe su richiesta delle divisioni di coordinamento;
- esame e parere sulle condizioni di stabilità delle sponde degli impianti di ritenuta e dei pendii interagenti con le opere di derivazione, su richiesta delle divisioni di coordinamento;
- supporto tecnico nell’ambito del Sistema nazionale di protezione civile in occasione di eventi franosi coinvolgenti dighe.
