Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per le dighe Div 4 - Coordinamento controllo dighe in costruzione e in esercizio sperimentale
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 7 agosto 2026, n. 17
Svolge i seguenti compiti recati dal D.M. 14 maggio 2024, n. 94, relativamente alle nuove dighe, alle dighe in esercizio sperimentale e agli interventi di miglioramento e adeguamento di dighe esistenti comportanti il vuotamento del serbatoio e nuovi invasi sperimentali, fino al collaudo tecnico speciale:
- coordinamento dei procedimenti tecnici relativi alla progettazione e costruzione;
- istruttoria e parere tecnico sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali e parere tecnico vincolante sui progetti di fattibilità tecnica ed economica;
- istruttoria, verifica di ottemperanza e approvazione tecnica dei progetti definitivi/esecutivi comprese, nei casi previsti, le varianti in corso d’opera;
- espressione del nulla-osta all’autorizzazione tecnica all’inizio dei lavori di costruzione o modifica dello sbarramento, previo accertamento sugli scavi di fondazione, e all’autorizzazione all’esercizio sperimentale;
- vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento degli impianti di ritenuta nella fase di costruzione e di esercizio sperimentale mediante il coordinamento delle attività degli Uffici tecnici per le dighe;
- coordinamento delle attività inerenti al collaudo tecnico speciale, ivi compresa l’approvazione degli atti di collaudo;
- autorizzazione all’esercizio ordinario dopo il collaudo tecnico speciale;
- richiesta di parere tecnico su progetti e studi tecnici alle divisioni specialistiche della Direzione e al Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- provvedimenti in esito alle verifiche sismiche e idrauliche in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti o delle rivalutazioni idrologiche;
- prescrizione o promozione di provvedimenti di studio, indagine, ispezione, progettazione ed esecuzione di interventi e di limitazione dell’esercizio per motivi di sicurezza;
- approvazione del Foglio di condizioni per l’esercizio sperimentale compresa l’autorizzazione di speciali modalità di sorveglianza;
- attribuzione e modifica della classe di attenzione degli sbarramenti di competenza e coordinamento delle attività di vigilanza conseguenti;
- parere tecnico sui progetti di fattibilità tecnico ed economica ed esecutivi di interventi di declassamento o di dismissione di dighe esistenti;
- rapporti con le amministrazioni titolari dei poteri di concessione di derivazione in materia di costruzione di nuove dighe, di completamento degli invasi sperimentali e di realizzazione degli interventi di miglioramento o di adeguamento di competenza.
