Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per le dighe Div 3 - Coordinamento opere di derivazione e idraulica
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 7 agosto 2026, n. 178
Svolge i seguenti compiti recati dal D.M. 14 maggio 2024, n. 94, relativamente alle opere di derivazione di competenza della Direzione:
- coordinamento dei procedimenti tecnici relativi alla progettazione e costruzione e delle attività di vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare;
- parere tecnico vincolante sui progetti di fattibilità tecnica ed economica;
- istruttoria, verifica di ottemperanza e approvazione tecnica dei progetti definitivi/esecutivi comprese, nei casi previsti, le varianti in corso d’opera;
- vigilanza sulle operazioni di controllo delle opere di derivazione di competenza della Direzione, mediante il coordinamento delle attività degli Uffici tecnici per le dighe;
- attribuzione e modifica della classe di attenzione delle opere di derivazione;
- attività per l’integrazione dei Fogli di condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni relative alle opere di derivazione e adduzione, compresa la raccolta degli elaborati di consistenza;
- richiesta di parere tecnico su progetti e studi tecnici alle divisioni specialistiche della Direzione e al Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- promozione di provvedimenti di indagine tecnica per motivi di sicurezza;
Svolge altresì i seguenti compiti relativamente alle dighe di competenza della Direzione:
- istruttoria degli studi di rivalutazione idrologico e idraulica delle dighe;
- parere tecnico, su richiesta delle divisioni di coordinamento per gli aspetti idraulici, su progetti di nuovi impianti di ritenuta e di interventi su dighe esistenti;
- vigilanza e attività ispettiva, per gli aspetti idraulici, nelle fasi di costruzione, di esecuzione degli interventi e di esercizio, su richiesta delle divisioni di coordinamento;
- parere sulle condizioni di sicurezza idraulica delle dighe, su richiesta delle divisioni di coordinamento;
- istruttoria, nei casi di maggiore complessità, degli studi delle onde di piena per collasso dello sbarramento o per manovra degli scarichi;
- supporto tecnico nell’ambito del Sistema nazionale di protezione civile in occasione di eventi alluvionali coinvolgenti dighe o eventi coinvolgenti opere di derivazione.
