Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per le dighe Div 2 - Affari tecnici generali, coordinamento sistema informativo dighe ed emergenze
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 7 agosto 2026, n. 178
- segreteria tecnica del Direttore generale;
- affari tecnici generali e i rapporti tra la Direzione e le altre amministrazioni;
- attività concernente la normativa in materia di dighe e di infrastrutture idriche;
- supporto al Direttore generale in tema di rapporti con l’Ufficio Legislativo nelle materie di competenza della Direzione;
- attività relative alle dighe in Stato estero inducenti rischio idraulico in territorio italiano;
- gestione e sviluppo delle banche dati, dei sistemi informativi territoriali e di monitoraggio e delle forniture di materiale informatico;
- tenuta dell’Archivio tecnico e del Registro delle dighe e di quelli delle opere di derivazione;
- supporto al Direttore generale per la definizione del programma annuale delle visite ispettive e del programma pluriennale di accertamenti straordinari sentite le divisioni di coordinamento e gli Uffici tecnici per le dighe;
- formazione e gestione dell’elenco degli assistenti della Direzione ai fini della vigilanza sui lavori di costruzione o modifica di dighe;
- coordinamento del supporto e dell’assistenza tecnica alle componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile compresa l’organizzazione del servizio di reperibilità;
- assistenza tecnica ad altre amministrazioni, sulla base di accordi e convenzioni, per opere idrauliche non soggette alla successiva approvazione da parte della Direzione;
- promozione di studi e ricerche negli ambiti di competenza della Direzione.
