Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per le dighe Div 1 - Affari amministrativi generali, coordinamento legislativo e contenzioso
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 7 agosto 2026, n. 178
- affari amministrativi generali e rapporti tra la Direzione e le altre amministrazioni per gli aspetti di competenza;
- gestione risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, ivi compresi i profili organizzativi e amministrativi connessi al lavoro agile;
- programmazione e gestione delle spese per il funzionamento delle divisioni della Direzione e degli Uffici tecnici per le dighe, assicurando la tracciabilità amministrativo-contabile e il supporto ai controlli interni;
- coordinamento delle attività contabili e di bilancio;
- gestione del contenzioso e supporto giuridico-legislativo per gli aspetti di competenza della Direzione ivi compresi i profili di trattamento e protezione dei dati personali, trasparenza, accesso e responsabilità amministrativa;
- supporto al Direttore generale in tema di rapporti con l’Organismo di valutazione, prevenzione della corruzione, e iniziative legislative nelle materie di competenza della Direzione;
- gestione del registro di protocollo e degli archivi amministrativi, organizzazione dei flussi documentali anche digitali, della conservazione e della sicurezza dei documenti amministrativi;
- attività contrattuale per la Direzione e per gli Uffici tecnici per le dighe;
- esercizio delle funzioni della Direzione nell’ambito dei rapporti con società in house o di altre amministrazioni pubbliche;
- attività inerenti all’attuazione dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2002, n. 166, e dell’articolo 2, c. 172, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di contributi e diritti per l’attività di vigilanza;
- supporto al Direttore generale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti organizzativi e documentali connessi.
