Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG per l'edilizia statale, le politiche abitative Div 5 - Qualità dell'abitare e rigenerazione urbana
Competenze
- gestione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, di cui all’articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- programma di adeguamento degli edifici scolastici in attuazione dell’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- Osservatorio nazionale edilizia scolastica;
- programmazione, riparto delle risorse, gestione e monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica, anche finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- gestione del fondo progettazione degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- programmazione e riparto delle risorse per l’eliminazione di barriere architettoniche;
- gestione del PNRR e del fondo complementare al PNRR di cui alla legge 1° luglio 2021 n. 101, per la parte di competenza.