Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie Div 6 - Vigilanza sull’atto di concessione, contratto di programma-parte servizi e ferrovie storiche e turistiche
Competenze
- atto di concessione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e relativa vigilanza;
- dismissione delle linee ferroviarie;
- monitoraggio sulla gestione del patrimonio ferroviario;
- contratto di programma-parte servizi con il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI Spa) e relativa attività di vigilanza e controllo;
- monitoraggio delle attività svolte e delle misure attuate dal Gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI Spa) in tema di Persone a Ridotta Mobilità (PRM). Aggiornamento del Piano nazionale di Attuazione della STI-PRM;
- relazione annuale al Parlamento sulle materie di competenza della Direzione;
- attuazione della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie storiche e turistiche.