Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
DG per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie Div 5 - Interoperabilità ferroviaria, trasporto merci pericolose per ferrovia, normativa di settore e rapporti con gli Organismi europei e internazionali
Competenze
Competenze stabilite dal D.M. 7 agosto 2026, n. 178
- regole e specifiche tecniche di interoperabilità e rapporti con gli Organismi europei;
- processi di deroga all’applicazione dei requisiti delle specifiche tecniche di interoperabilità;
- pareri sulle iniziative legislative nelle materie di competenza;
- elaborazione di proposte normative nazionali ai sensi dei decreti legislativi 14 maggio 2019 n. 50 e n. 57 per gli aspetti di competenza;
- rapporti con l'Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) e con l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), nelle materie di competenza e attività istruttoria ai fini della vigilanza in supporto alla Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici;
- su richiesta della Divisione 4 della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, fornisce elementi di valutazione per gli aspetti ferroviari, nell’ambito della vigilanza su ANSFISA di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186 del 30 ottobre 2023;
- attività di Autorità preposta ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 57 del 2019 inclusi i rapporti con l’Ente unico nazionale di accreditamento italiano (Accredia);
- partecipazione alle attività del Comitato di cui all’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797 “Comitato Interoperabilità e Sicurezza delle Ferrovie” (RISC) in rappresentanza dell’Italia;
- disciplina del trasporto merci pericolose per ferrovia, normativa nazionale e internazionale (RID);
- comitati tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF);
- gestione dei contributi agli operatori ferroviari per quanto di competenza e dei relativi capitoli di spesa;
- rapporti con le Istituzioni dell’Unione europea per la definizione e l’attuazione degli atti nelle materie di competenza.
