Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Unità di missione per il PNRR - Ufficio di coordinamento della gestione
Competenze
- presidio sull’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul raggiungimento dei relativi milestone e target;
- coordinamento delle procedure gestionali relative all’attivazione dei progetti di competenza e definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica;
- coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti e dell’attuazione delle riforme di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- vigilanza sull’adozione, da parte dei soggetti attuatori, dei criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- emanazione di linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR;
- emanazione di direttive sulle clausole standard di riduzione o revoca dei contributi da inserire nei bandi, negli avvisi e in qualunque atto finalizzato alla selezione dei singoli progetti e all'assegnazione delle risorse, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme;
- adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.