Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DG per le investigazioni ferroviarie e marittime Div 2 - Investigazioni ferroviarie
Competenze
- rapporti con i gestori delle reti e con le imprese ferroviarie;
- istituzione di commissioni di indagine per incidenti ferroviari;
- coordinamento delle indagini;
- rapporti con gli altri organismi investigativi ferroviari della UE per lo svolgimento di investigazioni condivise o per le Collaborazioni;
- aggiornamento delle procedure investigative;
- elaborazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs 10 agosto 2007, n.162;
- formazione ed aggiornamento del personale dipendente investigativo;
- istituzione, gestione ed aggiornamento dell'Elenco degli Esperti per lo svolgimento del ruolo di Investigatori incaricati;
- rapporti, nelle specifiche occorrenze, con gli esperti nominati dall'Autorità Giudiziaria e con gli organi di Polizia Giudiziaria;
- rapporti con le parti ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs n. 162 del 2007