Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Nota:
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., del Servizio di architettura e ingegneria relativo all'incarico di progettazione esecutiva (PE), comprensiva di piano di sicurezza (PSC), progettazione e direzione delle indagini, studio per l'efficientamento energetico, studio della capacità strutturale e l'identificazione degli interventi di rinforzo volti a garantire l'adeguamento statico e il miglioramento sismico, la messa a norma e degli impianti ed impianti speciali, il rispetto degli standard di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e norme collegate, abbattimento delle barriere architettoniche, nonché l'incarico di Coordinamento d